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martedì 15 novembre 2011

CS: obblighi delle agenzie di viaggio in materia di tracciabilità per attività di business travel

SERVIZIO LEGALE ASSOTRAVEL: Diffusa circolare
su obblighi previsti dalla legge sulla tracciabilità
( legge 136/2010 art.3) a carico delle agenzie di
viaggio appaltatrici a seguito della determinazione
AVCP 4/2011.

Diffusa in questi giorni un'importante circolare di
chiarimento per tutte le agenzie di viaggio che 
a) si aggiudicano appalti pubblici per l erogazione si servizi agenziali
 (prenotazioni aeree, ferroviare, alberghiere, ecc).
b) svolgono la loro attività i favore di Imprese che- avendo a loro volta
 ricevuto in appalto lo svoglimento di un servizion o di un opera- si
servono, per l'effettuazione dell'appalto, dei servizi dell'Agenzia
( ad esempio, per le trasferte dei dipendenti addetti alla commessa).
Analizzati in modo esteso nella circolare i ben 5 obblighi che ricadono sull'agenzia di viaggio a fronte di queste condizioni.
 Stante la complessità della normativa, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici era già intervenuta sull’argomento con due determinazioni dirette a chiarire l’ambito di applicazione della legge (determinazioni n.ro 8 e 10 del 2010). La determinazione n. 4 del 2011 sostituisce le precedenti, fornendo ulteriori indicazioni riguardo all’applicazione della legge, e dedicando uno specifico paragrafo all’attività delle Agenzie di Viaggi.

Si precisa, al riguardo, che l’intervento sul punto dell’AVCP è frutto anche dell’intenso lavoro svolto da Assotravel in sede di consultazione.
In particolare, il paragrafo4.8 Contratti stipulati dalle agenzie di viaggio della Determinazione n. 4/2011 così recita:

I contratti stipulati dalle stazioni appaltanti con le agenzie di viaggio aventi ad oggetto la prestazione dei servizi offerti dalle stesse agenzie sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità, mentre sono esclusi i fornitori dei servizi di trasporto, ricettivi e di ristorazione acquistati dalle agenzie per conto delle stazioni appaltanti. Ugualmente, le agenzie di viaggio, quando rendono i loro servizi in favore di imprese appaltatrici, non rientrano nel concetto di “filiera”; tuttavia, i servizi svolti dalle stesse sono da ritenersi compresi nel comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e, quindi, soggetti al regime di tracciabilità attenuata”.

Seguono poi una serie di importanti valutazioni qui solo elencate ma con importanti conseguenze per il lavoro delle imprese: 
1. Previsione all’interno del contratto di appalto tra Stazione Appaltante e Agenzia di Viaggi della clausola di tracciabilità

2. Contratti di appalto stipulati ante 7 settembre 2010 e contratti stipulati post 7 settembre 2010
3. Obbligo di utilizzo di un conto corrente dedicato (e conseguente comunicazione alla Stazione appaltante) per la ricezione delle somme e l’effettuazione dei pagamenti derivanti dall’appalto.
4. Indicazione del CIG/CUP

5) Rapporti Impresa appaltatrice/AdV
Va evidenziato che la determinazione di cui si è trattato sopra è stata emanata dall’AVCP nell’esercizio della sua funzione di regolazione del mercato degli appalti. Essa, ovviamente, non ha valore sostitutivo delle norme di legge che potrebbero dunque trovare una interpretazione, da parte delle Stazioni Appaltanti e delle Corti, diversa da quella offerta dall’Autorità.